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Dossier Ambiente n. 78 - Codice Sicurezza Lavoro - Le norme prioritarie "626-septies"
 

:: n. 84 - Dirigenti e Preposti: ruolo, obblighi, responsabilità, sanzioni ::

 

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Numero
84
Titolo

Dirigenti e Preposti: ruolo, obblighi, responsabilità, sanzioni e in-formazione

Autori

a cura di: Anna Guardavilla e Rolando Dubini, con i contributi di: Rino Pavanello e Attilio Pagano

Edizione
Dossier Ambiente
Anno
2008 
Abstract:


Il decreto legislativo 81/08 che ha provveduto, in attuazione della delega prevista dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, a riordinare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ci ha finalmente consegnato una definizione della figura di dirigente e di quella di preposto, mancante nella legislazione previgente, nonché un elenco degli obblighi posti a carico di tali soggetti (articoli 18 e 19).

E’ stata così finalmente colmata una lacuna normativa - che anche il decreto legislativo 626/94 aveva lasciato inalterata - la quale, a partire dai decreti prevenzionali degli anni ‘50, aveva fatto sì che fosse lasciato alla giurisprudenza il compito di delineare il ruolo e i compiti di tali soggetti sulla base dei principi generali dell’ordinamento prevenzionistico e, in termini normativi, sulla base dell’art. 4 dei D.P.R. 547/55 e 303/56.

Come ci ricorda la Suprema Corte in una sentenza antecedente al D.Lgs. 81/2008 e relativa al precedente D.Lgs. n. 626/94, “accanto al datore di lavoro sono menzionati dal decreto i dirigenti ed i preposti, dei quali non si dà una espressa definizione, per cui tali qualità discendono dalla loro posizione assunta all’interno delle singole aziende o enti” sulla base del “criterio guida dell’effettività” (Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, sentenza 21 aprile 2006, n. 14192).

L’applicazione di detto principio di effettività nell’identificazione delle figure del dirigente e del preposto viene ora consacrata dal disposto dell’articolo 299 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che conferma che la relativa posizione di garanzia grava altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a tali soggetti (oltre che al datore di lavoro, la cui posizione primaria di garanzia strutturale e programmatica della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro viene ribadita), in linea di perfetta continuità con l’orientamento consolidato della Suprema Corte.

Per quanto riguarda in particolare la figura del preposto, va detto che questi, operando nella fase del controllo sulla concreta applicazione delle procedure e delle disposizioni impartite ai lavoratori, è il garante della reale, concreta, quotidiana funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. E’ intuitivo, in quest’ottica, che lo svolgimento adeguato di tale ruolo imponga una preparazione specifica in materia di salute e sicurezza, in termini di formazione, informazione ed esperienza professionale, anche alla luce degli obblighi prevenzionali che sono posti a carico del preposto, il cui corretto adempimento in concreto non può prescindere da una forte e radicata consapevolezza del contenuto degli obblighi stessi, delle modalità del loro adempimento e delle corrispondenti responsabilità.

In tal senso, il legislatore ha opportunamente previsto che il preposto debba ricevere una adeguata e specifica formazione, che deve svolgersi in azienda, seguita da un aggiornamento periodico, il tutto “in relazione ai propri compiti”.

Il fatto però che l’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. n. 81/08 abbia previsto i contenuti specifici dei corsi di formazione rivolti a tale figura, non deve indurre a ritenere che il dirigente non debba a sua volta frequentare percorsi formativi che il datore di lavoro è tenuto a progettare (o far progettare) ed erogare. Non si dimentichi, infatti, che alle previsioni di cui agli articoli 19 e 37 vanno aggiunte le indicazioni contenute nell’articolo 15 comma 1 lett. o) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che inserisce tra le misure generali di tutela l’“informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti”, e la prescrizione sanzionata di cui all’articolo 35 comma 2 lett. d) (“riunione periodica”) secondo cui “nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti […] i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”.

Dunque possiamo conclusivamente affermare che il testo unico ha: - fornito le definizioni legislative di dirigente e preposto (art. 2); - confermato, esplicitandola, l’applicazione del principio di effettività nell’indivi-duazione di tali figure (art. 299); - elencato, circoscrivendoli tassativamente, gli obblighi specifici posti dall’ordinamento a carico del dirigente e del preposto in due norme a ciò dedicate (artt. 18 e 19); - previsto percorsi formativi specifici rivolti a tali soggetti, che il datore di lavoro/dirigente ha l’obbligo di erogare e il dirigente e il preposto hanno l’obbligo di frequentare, ex artt. 15, 18, 19, 35 e 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08; - adottato una linea di continuità concettuale con la giurisprudenza consolidatasi nel tempo (a partire dagli anni ’50) sul tema dell’individuazione delle figure del dirigente e del preposto all’interno delle organizzazioni lavorative, sul loro ruolo e sui loro obblighi.

Il presente lavoro si propone dunque di fornire un ausilio a coloro che, in posizione dirigenziale o con la funzione di caporeparto, caposquadra, caposala etc., con o senza investitura formale per lo svolgimento di tale ruolo (quindi anche di fatto), organizzano o sovrintendono (controllano) l’attività di altri soggetti e che necessitano quindi di uno strumento specifico che li metta in condizione di poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e responsabilità. Questo Dossier può inoltre essere di utilità a coloro che a vario titolo sono incaricati di progettare e/o erogare percorsi formativi rivolti a dirigenti e preposti aziendali, a coloro che svolgono comunque funzioni di controllo e vigilanza istituzionale in qualità di operatori di organi di vigilanza, a tutti gli operatori della prevenzione, nonché a coloro che, investiti del delicato e fondamentale ruolo di effettuare la valutazione dei rischi (e quindi di dare adempimento alla lettera d) del secondo comma dell’articolo 28, importantissima novità introdotta dal testo unico), hanno necessità di approfondire i criteri da applicare per identificare correttamente tali figure nell’ambito dell’organizzazione aziendale.